Serie D Girone I : Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25^ giornata

giudice

Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 28 febbraio 2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28/ 1/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ASD CITTÁ DI GELA – A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l.
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l., con il quale si
deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte minacciose ed intimidatorie, perpetrate dai “tecnici
della Città di Gela” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di “distogliere la loro attenzione sulla propria
performance agonistica”;
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L., con le quali si deduce la genericità e infondatezza,
nel merito, del reclamo di controparte;
– esaminato il rapporto di gara e rilevato come da esso non sia possibile acquisire alcun argomento a sostegno della tesi della
società reclamante ma che, al contrario, l’arbitro addebita ad un calciatore della medesima, di seguito espulso, l’originaria
provocazione successivamente sfociata in una rissa “che coinvolgeva tutti i giocatori, compresi i dirigenti delle due società”.
– rilevato come le ulteriori circostanze dedotte nel reclamo si palesino piuttosto rarefatte e in alcun modo accompagnate da
idonee risultanze istruttorie ― in grado di provare la presunta aggressione subita dai tesserati della società ospitata all’interno
GIRONE D – 10 Giornata – R
AQUILA 1902 MONTEVARCHI – COLLIGIANA 1 – 0
CORREGGESE CALCIO1948 ARL – VIGOR CARPANETO 1922 2 – 2
FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. – SANGIOVANNESE 1927 2 – 0
PIANESE A.S.D. – VILLABIAGIO – M
RIMINI FOOTBALL CLUB SRL – SAMMAURESE 0 – 0
ROMAGNA CENTRO – MEZZOLARA 4 – 2
SPORTING CLUB TRESTINA – IMOLESE CALCIO 1919SSDARL 1 – 2
(1) VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO – LENTIGIONE CALCIO 2 – 2
(1) – disputata il 26/02/2018
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del proprio spogliatoio e tale da “influire, in primis, sullo stato psicologico ed emotivo della squadra giallorossa” ― tanto da
risultare meramente asseverate;
– rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una impossibilità a
“condurre il secondo tempo di gioco con la necessaria concentrazione e determinazione sportiva” e, per tale via, pervenire ad
una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L. – A.C.R.
MESSINA S.S.D.a.r.l. 0-0;
3) di addebitare sul conto della A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. la tassa di reclamo;
4) di condannare la A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. al pagamento delle spese in favore della S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L., per
un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma
1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

GARE DEL 25/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMENDA
Euro 2.000,00 ed 1 gara a Porte Chiuse PORTICI 1906 A R.L.
Nel corso dell’intervallo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, un proprio steward colpiva con un pugno un dirigente della
squadra avversaria provocandogli fuoruscita di sangue dal sopraciglio destro. A seguito di tale episodio si determinava una rissa tra
calciatori e dirigenti delle due società. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine consentiva di ristabilire la calma ed il rientro negli
spogliatoi dei componenti delle due società e della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata in considerazione della diffida di cui al
CU 55 de della recidiva reiterata.

Euro 1.800,00 e diffida EBOLITANA CALCIO 1925
Per avere propri tesserati nel corso dell’intervallo partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria, nell’area degli
spogliatoi, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, la società ritardava il rientro in campo per la disputa del l
secondo tempo.

Euro 1.800,00 ACIREALE
Per indebita presenza, a bordo campo, di persona non identificata che veniva fatta allontanare dall’Arbitro. Al termine della gara
alcuni dirigenti della società seguivano il Direttore di gara fino all’interno dello spogliatoio arbitrale rivolgendogli nella circostanza
espressioni offensive ed ingiuriose. Inoltre, persone non identificate ne autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società,
durante il rientro negli spogliatoi rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. ( R A – R AA )

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TAGLIANETTI RAMON (EBOLITANA CALCIO 1925)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI DIO NUNZIO DARIO (ACIREALE)

SCOTTO FELICE (PORTICI 1906 A R.L.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
COCIMANO SALVATORE (ACIREALE)
BRUGALETTA SIMONE (CITTA DI GELA A R.L.)
PAONESSA FRANCESCO (ISOLA CAPO RIZZUTO)
FICARROTTA LUCA (SANCATALDESE CALCIO)
DA DALT FRANCO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CHIDICHIMO COSTANTINO (CITTA DI GELA A R.L.)
DE SIO ROSARIO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIANNUSA CARMELO (PACECO 1976)
FAIELLO GIUSEPPE (ROCCELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE
NOCERINO VITTORIO (PORTICI 1906 A R.L.)
CHIDICHIMO COSTANTINO (CITTA DI GELA A R.L.)
ULIANO FRANCESCO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)