Milazzo calcio : Annullate le sanzioni a carico dell’allenatore Danilo Rufini e del calciatore Antonio Cucinotta

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Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Procedimento 105/A
S.S.D. MILAZZO (ME) Avverso squalifica allenatore sig. Danilo Rufini fino al 15/03/2017, e
squalifiche calciatori sigg. Simone D’Arrigo e Antonio Cucinotta per tre gare – Campionato
Eccellenza girone “B” – Gara Sant’Agata Calcio/Milazzo del 05/02/2017 – C.U. n. 278
dell’08/02/2017.
Con appello ritualmente proposto, la S.S.D. Milazzo impugna le sanzioni sopra indicate,
chiedendone la riduzione “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in
esame”.
Nella ricostruzione offerta dall’appellante, in particolare, si dà atto della sostanziale
correttezza del comportamento tenuto dall’allenatore sig. Rufini, del quale non vengono
descritti in modo specifico comportamenti che gli vengono genericamente attribuiti,
quando è apparso di contro evidente che il sig. Rufini, oltre ad avere terminato
regolarmente la gara, si è mostrato anche al triplice fischio finale “attento e ligio al ruolo
importante che ricopre”.
Relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore sig. Antonio Cucinotta
l’appellante evidenzia come si sia trattato di un episodio unico ed isolato nel suo contesto,
privo di violenza, mentre per ciò che attiene il calciatore sig. Simone D’Arrigo l’appellante
pone l’attenzione sul fatto che avendo già subito l’espulsione dalla panchina, “il
comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell’arbitro sia meritevole della
sanzione minima come previsto dal C.G.S. art. 19 punto 4 lettera a).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva
preliminarmente, a norma dell’art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell’arbitro, degli
assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal rapporto del
Commissario di campo, solo con riferimento ad atti di condotta violenta o concernenti l’uso
di espressioni blasfeme non visti dall’arbitro, il Giudice Sportivo può determinare
l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico di tesserati (art. 35 commi 1.3 e 1.4 C.G.S.).
Ciò premesso si rileva che quanto annotato dal Commissario di campo a carico del sig.
Rufini e del calciatore sig. Cucinotta non rientrano nella previsione normativa sopra
ricordata, né alcuna annotazione in merito è data rilevare dalla lettura dei rapporti degli
ufficiali di gara, con la conseguenza che le sanzioni a loro carico vanno annullate. Il
Giudice di prime cure, pertanto ha esercitato la sua potestà giurisdizionale scrutinando
elementi che, in base al C.G.S., dovevano ritenersi sottratti alla sua cognizione, quanto
alla facoltà di irrogare squalifiche.
Quanto al calciatore sig. D’Arrigo, dalla lettura del referto di gara si rileva che lo stesso,
dopo essere stato espulso già al 36’ del secondo tempo, ha reiterato a fine gara il suo
comportamento non regolamentare, giungendo, secondo quanto descritto dal
Commissario di campo, ad opporre resistenza alle Forze dell’Ordine che lo invitavano a
desistere ed a lasciare l’impianto di gioco, “divincolandosi come un forsennato”.
Così i fatti, in ordine alla sanzione irrogata, non può che rilevarsene la complessiva
congruità, in considerazione del reiterarsi di una condotta antiregolamentare che ha
costretto tanto il servizio d’ordine interno che la Polizia di Stato a particolare attenzione nei
suoi riguardi.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale annulla le sanzioni a carico dell’allenatore sig.
Danilo Rufini e del calciatore sig. Antonio Cucinotta e rigetta per il resto.
Senza addebito della tassa reclamo non versata