Serie D Girone I : le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32^ Giornata. Respinto il reclamo della Sancataldese

giudice
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32^ giornata del girone I di serie D:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ROTONDA CALCIO – SANCATALDESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. SANCATALDESE CALCIO con il quale si richiede
che venga inflitta alla A.S.D. ROTONDA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S.
Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore GALDEAN MARIAN, schierato con il
n. 4 dal A.S.D.ROTONDA CALCIO, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto tesserato nel corso della presente stagione
sportiva con n. 3 società, di cui una (MATERA CALCIO S.R.L.) con un contratto da professionista, antecedente all’attuale
tesseramento da non professionista;
– rilevato come il calciatore Galdean Marian risulta svincolato dal TARANTO F.C. 1927 S.R.L. dal 1º luglio 2018 e tesserato dal
MATERA CALCIO S.R.L. dal 7 agosto 2018;
– letta la dichiarazione del 19 aprile 2019 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore “Galdean Marian, nato il
28/07/1989, risulta essere tesserato per la A.S.D. ROTONDA CALCIO “dal 14 marzo 2019 (deroga del Presidente Federale dopo
esclusione dal campionato di serie C del Matera calcio Srl)”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. SANCATALDESE CALCIO.
AZ PICERNO – TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla TARANTO F.C. 1927 S.R.L., con il quale si deduce
l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte violente perpetrate da “un gruppo di persone riconducibili alla
società Picerno” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di determinare “l’inevitabile sostituzione degli stessi [e]
una stravolgimento indebito ed illegittimo della formazione titolare”;
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D.P. AZ PICERNO, con le quali si deduce la genericità e infondatezza, nel merito,
del reclamo di controparte; – esaminati gli atti ufficiali di gara e rilevato come da essi emerga un quadro non del tutto coerente con la
ricostruzione offerta dal sodalizio reclamante. Se da un lato, infatti, emerge con chiarezza che uno steward della A.S.D.P. AZ
PICERNO, aggrediva con un “tirapugni in ferro” alcuni calciatori del TARANTO F.C. 1927 S.R.L., dall’altro lato, i calciatori aggrediti
non risultano identificati e, peraltro, uno dei calciatori che il Taranto include tra i “sostituti”, il n. 86 CROCE ANTONIO
successivamente condotto presso l’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza per accertamenti insieme al n. 4 MANZO
STEFANO e al n. 94 FAVETTA CIRO;
– risulta, invero, espulso dall’arbitro nel corso dell’intervallo, per aver reagito all’aggressione subita da alcuni compagni tentando di
colpire con 3 pugni l’addetto alla sicurezza del Picerno;
– rilevato come le condotte emergenti dagli atti ufficiali di gara e riconducibili alla responsabilità dell’A.S.D.P. AZ PICERNO sono già
oggetto di sanzione nel presente comunicato;
– rilevato l’insondabilità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una “chiarissima carenza della
necessaria vis psicologica per affrontare il secondo tempo” e, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento
della gara”, anche alla luce del tenore dell’art. 17, comma 1 CGS, ai sensi del quale “Non si applica la punizione sportiva della
perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori
della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D.P. AZ PICERNO – TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 0-
0;
3) di addebitare sul conto della TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la tassa di reclamo.

AMMENDE A SOCIETA’
Euro 400: Città di Messina
Euro 300: Bari
Euro 100: Troina

DIRIGENTI
Inibizione fino al 29 aprile: Zaza (Rotonda)

ALLENATORI
Una giornata: Carruezzo (Igea Virtus), Franceschini (Palmese), Loccisano (Roccella), Boncore (Troina)

CALCIATORI
Due giornate: Guarracino (Turris)
Una giornata: Pandolfi (Castrovillari), Mannoni (Gela), Grosso (Igea Virtus), La Rosa, Siano (Locri), Di Nunzio, Riccio (Turris)

Comunicato n.131