Serie D Girone I : le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25^ Giornata . Respinti i reclami contro il Città di Gragnano

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Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone
con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig.
Marco Ferrari nella seduta del , ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 4/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CITTA’ DI GRAGNANO – GLADIATOR
Il Giudice Sportivo:
– letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ A.S.D. GLADIATOR, con il quale si chiede sia inflitta alla
A.S.D. CITTA’• DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere
detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la
norma sull’impiego dei calciatori “giovani”;
– rilevato che, in particolare, la reclamante afferma che la sostituzione del n. 11 Manna Giuseppe (classe ’97) con il n. 18 Liccardi
Vincenzo, effettuata al 42′ del secondo tempo avrebbe determinato la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della
gara, almeno 2 calciatori nati dal 1º gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2016, lettera c) del Dipartimento
Interregionale, poiché il calciatore Liccardi Vincenzo, tesserato per l’ A.S.D. CITTÕ DI GRAGNANO con matricola n. 4885805,
sarebbe nato il 9.1.1996 e non il 9.1.1997 come dichiarato nella distinta consegnata all’arbitro.
– lette le memorie fatte pervenire dalla A.S.D. CITTA’• DI GRAGNANO, entro il termine previsto dall’art. 21, C.G.S., con la quale si
contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 42′ del secondo tempo il calciatore n.11
Manna Giuseppe sarebbe stato sostituito non con il n. 18 Liccardi Vincenzo, bensì con altro calciatore, ossia il n. 16 Passariello
Salvatore;
– atteso che, in ragione della non sufficiente esaustività delle evidenze istruttorie, in data 5 gennaio 2017, codesto Giudice Sportivo
trasmetteva gli atti relativi alla gara in oggetto alla procura federale affinché fossero svolti tutti gli accertamenti diretti a verificare le
modalità e i tempi del riconoscimento, da parte del Direttore di gara, dei calciatori inseriti nella distinta della A.S.D.CITTA’• DI
GRAGNANO, nonché l’identità dei calciatori impiegati nel corso della gara, compresi quelli sostituiti.

– rilevato che, con comunicazione del 21 febbraio 2017, la procura federale inviava gli esiti degli accertamenti richiesti, dai quali, per
quanto utile ai fini del decidere, emerge con inequivoca chiarezza che:
 benché gli atti ufficiali di gara riportino che al 42″ s.t. il Gragnano sostituiva il n. 11 con il n. 18, in realtà, da univoci e
convergenti riscontri istruttori risulta provato che il calciatore subentrante era il n. 16 Passariello Salvatore, nato l’1.4.1997
 sono gli ufficiali di gara ad essere incorsi in errore nell’annotare un numero di maglia diverso da quello effettivamente
visibile sulla maglia del calciatore subentrante.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO – A.S.D. GLADIATOR 4-0;
3) di addebitare sul conto della A.S.D. GLADIATOR la tassa di reclamo.
GARE DEL 5/ 2/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CITTA DI GELA A R.L. – CITTA DI GRAGNANO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA’ DI GELA con il quale si richiede che venga
inflitta alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S.
Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Madero Sonora Nicolas, schierato con il n. 6 dalla A.S.D. CITTA’ DI
GRAGNANO nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta
società;
– lette la dichiarazioni del 16 febbraio 2017 inoltrate, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento Centrale della
F.I.G.C e dall’Ufficio Tesseramento della L.N.D., nelle quali si informa che, in ragione della dettagliata documentazione allegata,
formalmente depositata entro il termine del 31.12.2016, “il calciatore Madero Sonora Nicolas, nato il 26-5-1993, risulta essere
tesserato dal12/1/2017 con la società A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO.”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-3;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D Città Di Gela. 4) di condannare la S.S.D. CITTA’ DI GELA al pagamento
delle spese in favore della A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite
temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16,comma 5, C.G.S. FIGC.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA

Euro 300,00 CAVESE 1919
Per avere introdotto ed utilizzato, nel corso del secondo tempo, materiale pirotecnico ( 2 fumogeni ) che lanciavano sul campo per
destinazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIGLIOTTI DENNY (S.S. RENDE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE

COZZA WALTER (IGEA VIRTUS BARCELLONA)
MANZI CIRO (GLADIATOR)
DE CAROLIS MANUEL (GLADIATOR)
DANUCCI CIRO (TURRIS CALCIO A.S.D.)