Reclamo Polisportiva Castelbuono . La decisione del Giudice Sportivo

LND

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 23/ 4/2017 SPORTCLUB MARSALA 1912SRL – POLISPORTIVA CASTELBUONO
2-1; Reclamo Polisportiva Castelbuono
Si osserva in via preliminare che il reclamo in oggetto è stato dichiarato inammissibile da questo Organo di Giustizia con delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 26/04/20176 e che, con delibera pubblicata sul C.U. n. 402/CSAT 31 del 2/5/2017, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur confermandone l’inammissibilità, rimetteva in punto di merito gli atti allo stesso al fine di procedere “agli accertamenti di competenza, ai sensi e nei limiti di quanto indicato in motivazione”;
Ciò in considerazione della circostanza che il reclamo in oggetto verteva su di una fattispecie, impiego da parte della Società Sportclub Marsala di un proprio calciatore quindicenne in posizione irregolare, a detta della reclamante Società Polisportiva Castelbuono, in quanto privo della prescritta autorizzazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., circostanza questa che poteva essere rilevata d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
Tale richiesta, a parere di questo Organo di Giustizia, va disattesa considerato che il procedimento va ritenuto concluso, per quanto riguarda lo stesso, con la propria dichiarazione di inammissibilità, peraltro confermata dalla stessa Corte che certamente ha valutato l’assenza della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti;
La stessa Corte, poi, nella propria delibera, rileva testualmente che “il rilievo officioso, d’altro canto, essendo previsto congiuntamente al rilievo di parte, pur dovendo essere attivato nelle situazioni manifeste, non può essere inteso in maniera così pervasiva da divenire un controllo analitico di tutti i possibili profili di irregolarità ipotizzabili, richiedendosi pertanto, in via ordinaria, il reclamo di parte instaurato nelle forme previste dal C.G.S.”;
Dunque l’instaurazione del reclamo di parte, nelle forme e modalità previste dal C.G.S., rappresenta per le Società la possibilità di fare valere i loro diritti di presunta parte lesa in tutte quelle situazioni, manifeste o meno, non rilevate/rilevabili d’ufficio;
Nel caso di cui ci si occupa, infatti, la Società Polisportiva Castelbuono ha ritenuto di evidenziare l’irregolare posizione di un calciatore della Società consorella attraverso un reclamo tuttavia non proposto nelle forme stabilite dal C.G.S. tese ad assicurare i principi del processo sportivo (parità delle parti, contraddittorio e altri principi del giusto processo), così come dettato dall’art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
Per quanto sopra;
Preso atto della conferma di inammissibilità del reclamo in questione proposto dalla Società Polisportiva Castelbuono da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale, questo Organo di Giustizia ritiene di dovere ribadire la decisione assunta, già pubblicata sul C.U. n. 393 del 26/04/2017, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del reclamo avanzato dalla suddetta Società Polisportiva Castelbuono, relativamente alla gara Sportclub Marsala – Polisportiva Castelbuono del 23/04/2017, con consequenziale preclusione dell’esame di merito, e, per l’effetto, di dare atto del risultato conseguito in campo.