Mazara – Pro Favara : Accolto il reclamo dei Canarini, confermato lo 0 a 0 conseguito sul campo

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A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0-3.
Campionato Eccellenza Girone “A” Gara Mazara/Pro Favara del 01/11/2017.
C.U. n.144 del 07/11/2017.
Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Mazara Calcio, in persona del proprio
Presidente, impugna la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in
buona sintesi, che il direttore di gara sarebbe incorso in un clamoroso errore nell’avere
segnato come sostituito al 40’ del 2° t. il calciatore n.7 Giacalone Gianpaolo (classe 1999)
con il calciatore n. 14 Calicetto Valerio (classe 1998) in quanto la sostituzione nella realtà
sarebbe avvenuta tra il calciatore n.11 Gaston Gomez (classe 1998) con il predetto n.14
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Comunicato Ufficiale 166 Corte Sportiva di Appello Territoriale 07 del 21 Novembre 2017
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per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa sull’utilizzo dei calciatori
“giovani”.
A riprova di ciò produce oltre alle copie fotostatiche dei documenti di identità dei calciatori
Gomez e Giacalone (al fine di evidenziare le loro differenze somatiche che non possono
portare ad alcuna confusione tra gli stessi) anche alcune ritrazioni fotografie e dei video
relativi alla gara in questione che proverebbero, a dire della reclamante, il lamentato errore
da parte degli ufficiali di gara.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della A.S.D. Mazara Calcio in sede di udienza,
avendo fatta rituale e tempestiva richiesta di audizione.
Nulla è pervenuto dalla società controinteressata.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la
produzione documentale relative alle foto della gara ed i relativi video in quanto non
ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 35 comma 1.2 del C.G.S.
Nel merito, disposta la comparizione del direttore di gara, lo stesso ha riconosciuto nel
calciatore Gomez Gaston recante la maglia n.11 il calciatore sostituito al 40° del secondo
tempo con il n.14 e non già il n.7 Giacalone Giampaolo come erroneamente indicato in
referto.
In ragione di quanto sopra accertato, con la suddetta sostituzione la A.S.D. Mazara Calcio
non ha violato la normativa sui calciatori “giovani” per cui il gravame può trovare
accoglimento con conferma del risultato conseguito in campo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il gravame e, per l’effetto, conferma il
risultato conseguito sul campo.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
La presente decisione va trasmessa al C.R.A. Sicilia per quanto di propria competenza.