Giustizia Sportiva : Convalidato il Risultato Di Sicula Leonzio – Palmese 2-1 . Respinto il reclamo dei Calabresi

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GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri
e dell’addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 20 aprile 2017, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 26/ 3/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 3/2017 SICULA LEONZIO – PALMESE A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla PALMESE A.S.D. con il quale si deduce l’irregolare
svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto smarrimento ad opera dell’Arbitro, ovvero sottrazione per mani di terzi non
identificati, del documento di riconoscimento del proprio calciatore Cinquegrana Attilio, originariamente indicato in distinta con il numero
5;
– rilevato come, nel merito, il ricorso si presenti ictu oculi del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una rarefatta ricostruzione
della quaestio facti – secondo cui la documentazione (tutta) sarebbe rimasta dall’Arbitro “verosimilmente incustodita” o “probabilmente”
affidata a terzi – in alcun modo accompagnata da qualsivoglia elemento che provi l’avvenuta consegna al Direttore di gara, ad opera
della ricorrente, del documento di cui si denuncia lo smarrimento e/o la sottrazione;
– rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’Arbitro presunte violazioni regolamentari, in ragione del
mancato rispetto di non meglio chiarite modalità di verifica della documentazione allegata alla distinta;
– rilevato, infine, che nella copia della denuncia sporta presso il Commissariato di Lentini da Carbone Giuseppe, Presidente della
PALMESE A.S.D., in relazione ai fatti di cui è causa, quest’ultimo a specifica domanda risponde: “Al momento non sono nelle condizioni
di dirle quando il documento (patente di guida) del Cinquegrana è stato inserito nel faldone di cui sopra (raccoglitore contenente la
lista, relative tessere FIGC e documenti dei calciatori presenti in distinta)”
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SICULA LEONZIO – PALMESE A.S.D. 2-1;
3) di addebitare sul conto della PALMESE A.S.D. la tassa di reclamo;
4) di condannare la PALMESE A.S.D. al pagamento delle spese in favore della A.S.D. SICULA LEONZIO, per un importo pari ad euro
500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 16, comma 5, C.G.S.
ll Giudice Sportivo
(Aniello Merone)
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 20 aprile 2017.
Il Segretario
(Mauro de Angelis)
Il Presidente
(Cosimo Sibilia)