Giudice Sportivo : Respinti i reclami di Biancavilla e Pistunina

 

giud

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dal rappresentante dell’A.I.A Sig. Giuseppe La Cara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

 

ECCELLENZA

GARE DEL 3/ 3/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 3/2018 PATERNO CALCIO – CALCIO BIANCAVILLA 1990
1-0; Reclamo Calcio Biancavilla 1990

Con reclamo ritualmente proposto la Società Calcio Biancavilla 1990 chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Paternò Calcio avendo quest’ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Polat Soner Nezhdet (19/01/1999), in posizione irregolare in quanto tesserato contro le direttive ex art. 40 quater, comma 1 delle N.O.I.F.;

Esaminati gli atti ufficiali ed acquisita la dichiarazione del responsabile Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., dalla stessa si rileva che la Società Paternò Calcio ha prodotto idonea documentazione atta al tesseramento del calciatore Polat Soner Nezhdet, “non professionista di nazionalità straniera”, e che lo stesso risulta pertanto regolarmente tesserato per la suddetta Società con decorrenza 29/01/2018;

Che, a seguito di ciò, il calciatore in questione aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara in oggetto;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il reclamo proposto dalla Società Calcio Biancavilla 1990, addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

GARE DEL 11/ 3/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/ 3/2018 PISTUNINA – PATERNO CALCIO
0-1; Reclamo Pistunina Calcio 1966

Con reclamo ritualmente proposto la Società Pistunina Calcio 1966 chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Paternò Calcio avendo quest’ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Polat Soner Nezhdet (19/01/1999), in posizione irregolare in quanto non tesserato;

Esaminati gli atti ufficiali ed acquisita la dichiarazione del responsabile Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., dalla stessa si rileva che la Società Paternò Calcio ha prodotto idonea documentazione atta al tesseramento del calciatore Polat Soner Nezhdet, “non professionista di nazionalità straniera”, e che lo stesso risulta pertanto regolarmente tesserato per la suddetta Società con decorrenza 29/01/2018;

Che, a seguito di ciò, il calciatore in questione aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara in oggetto;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il reclamo proposto dalla Società Pistunina Calcio 1966, addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di dare atto del risultato conseguito in campo.