Coppa Italia Eccellenza; confermata la decisione del giudice sportivo.Il Real Aci al turno successivo.

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Coppa Italia Eccellenza; confermata la decisione del giudice sportivo.Il Real Aci al turno successivo.
Procedimento n.01/A
U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, inibizione fino al 15 settembre 2017 del dirigente sig. Salvatore Ruscica ed avverso squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Vittorio Castiglia – Coppa Italia Gara Atletico Catania/Real Aci del 30/08/2017 – C.U. n.38 del 31/08/2017
Con rituale gravame inviato in data 01 settembre 2017 l’USD Atletico Catania impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il proprio tesserato sig. Vittorio Castiglia doveva intendersi regolarmente tesserato atteso che dopo il primo invio del tesseramento, irregolare per mancanza della sottoscrizione del calciatore, ne fu tentato un secondo e tempestivo invio con il modulo debitamente sottoscritto, ma quest’ultimo non andò a buon fine per un mancato funzionamento del sistema.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che non risulta provato il lamentato presunto mancato funzionamento del sistema informatico che avrebbe impedito, ad essa reclamante, il tempestivo invio della nuova richiesta di tesseramento del calciatore Vittorio Castiglia in sostituzione della precedente richiesta priva della sottoscrizione dell’atleta.
Infatti dagli accertamenti esperiti risulta che l’unico invio effettuato dalla reclamante è quello avvenuto il 29/08/2017 alle ore 23,24.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.