Trapani: il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso . Ufficiale la retrocessione in C

dispositivo

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2020, presentato, in data 25 luglio 2020, dalla società
Trapani Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale
FIGC e con notifica effettuata anche alla società Cosenza Calcio S.r.l., nonché alla Procura
Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62
del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della
FIGC n. 88/2019-2020, assunta nella riunione del 7 luglio 2020 e con motivazioni pubblicate il
successivo 13 luglio, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine
siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e
comunicata all’istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la
penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020,
mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della
comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso
Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19-20/GC/blp), a titolo di
responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione
dell’art. 4, comma 1, dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle
NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. Giuseppe Pace (Presidente del Consiglio di
Amministrazione) e Monica Pretti (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilità propria,
ai sensi dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle
NOIF.
Dichiara inammissibile l’intervento della società Delfino Pescara 1936 S.p.A..
Dichiara inammissibile la costituzione della società Cosenza Calcio S.r.l..
Rigetta il ricorso della società Trapani Calcio S.r.l. per quanto espresso in parte motiva,
confermando la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020.
Per l’effetto, condanna la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in
€ 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella Camera di consiglio virtuale, in data 6 agosto 2020.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta